Statuto
I – Finalità
Art. 1 – È costituito il Collegio dei Professori di prima fascia (Ordinari, Straordinari e Fuori Ruolo) del settore Malattie dell’Apparato Respiratorio e Fisiopatologia Respiratoria) in servizio presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia e nelle altre facoltà italiane in cui fosse presente il settore disciplinare MED-10. La sede amministrativa del Collegio è quella del Presidente pro tempore.
Art. 2 – Il Collegio si propone, nel pieno rispetto dell’autonomia dei singoli Atenei, mediante scambi di informazioni e studio dei problemi comuni, di formulare proposte ed intraprendere azioni atte a promuovere ogni attività (didattica, di ricerca, assistenziale ed organizzativa) ed a tutelare i diritti istituzionali del settore universitario in Italia.
II – Composizione del Collegio
Art. 3 – Fanno parte del Collegio i professori di prima fascia Ordinari, Straordinari e Fuori Ruolo delle discipline Malattie dell’Apparato Respiratorio e Fisiopatologia Respiratoria in attività di servizio presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia italiane.
III – Organi del Collegio
Art. 4 – Sono organi del Collegio:
- L’Assemblea dei membri
- la Giunta esecutiva
- il Presidente
Art. 5 – L’Assemblea è costituita da tutti i componenti del Collegio.
Essa si riunisce in adunanza in via ordinaria almeno una volta l’anno, in via straordinaria (in adunanza o per via telematica) tutte le volte che il Presidente ritenga necessario o quando venga richiesto dalla Giunta esecutiva, ovvero da almeno un quarto dei componenti del Collegio. La convocazione, contenente l’ordine del giorno della riunione, deve essere comunicata con un anticipo di almeno trenta giorni, salvo in casi d’emergenza.
Art. 6 – Le delibere dell’Assemblea si ritengono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Ogni membro del Collegio può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro membro mediante delega scritta. I componenti del Collegio ed il Presidente non possono ricevere più di una delega ciascuno.
Art. 7 – Il Presidente viene eletto dall’Assemblea tra tutti i componenti del Collegio. Per l’elezione hanno diritto di voto tutti i membri presenti di persona, ma non sono ammesse deleghe, ed è necessaria la presenza di due terzi degli aventi diritto al voto. Ogni membro dispone di un solo voto. Nelle prime tre votazioni risulta eletto il Candidato che ha ricevuto il consenso dei due terzi dei componenti il Collegio. Dopo la terza votazione sarà necessario il 50% +1 dei consensi. Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile. Nel caso che il Presidente, per qualsiasi motivo, non sia in grado di esercitare le sue funzioni, lo sostituisce il Decano tra i componenti il Collegio.
Art. 8 – Eletto il Presidente l’Assemblea elegge, sempre a scrutinio segreto, sei membri per la costituzione della Giunta esecutiva, composta dal Presidente e da sei Membri eletti.
Per l’elezione dei sei membri che andranno a far parte della Giunta, ogni componente del Collegio, presente di persona, dispone di sei voti. Vengono nominati i primi sei eletti.
I membri della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Nel caso che un Membro della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Collegio o sia assente per quattro sedute consecutive, egli viene sostituito con il primo degli eletti non nominato.
La Giunta elegge nel suo seno un Segretario che coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni. Il Segretario redige i verbali delle sedute della Giunta esecutiva e li sottopone ai componenti la Giunta per la ratifica e la successiva approvazione da parte dell’Assemblea; redige altresì i verbali dell’Assemblea.
Art. 9 – La Giunta esecutiva collabora con il Presidente per attuare le delibere dell’Assemblea e promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2.
I provvedimenti urgenti, che la Giunta a tal fine dovesse prendere senza poter preventivamente consultare l’Assemblea, dovranno essere sottoposti alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima riunione. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei suoi membri. Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; non sono ammesse deleghe. Le delibere si intendono approvate quando ottengono i voti della maggioranza assoluta dei membri della Giunta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 10 – L’elezione della Giunta esecutiva e del Presidente viene indetta, di volta in volta, dal Decano dei professori della Disciplina, il quale concorda la data della votazione e provvede anche ad attivare il seggio elettorale costituito da tre Membri volontari per la raccolta dei voti e lo scrutinio.
Art. 11 – Il Presidente rappresenta il Collegio e ne fa attuare le delibere. Il Presidente, coadiuvato dalla Giunta esecutiva, promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta.
Art. 12 – Per lo studio di particolari problemi la Giunta esecutiva può avvalersi della collaborazione di Commissioni di studio nominate tra i Membri del Collegio, tra i quali designa un responsabile.
Art. 13 – Ogni singola proposta di modifica dello statuto deve essere inserita nell’ordine del giorno, discussa dall’Assemblea e deliberata da essa con la maggioranza dei due terzi dei Membri del Collegio, con eventuale votazione per corrispondenza.
Art. 14 – Per lo scioglimento di cui al presente statuto è necessaria una votazione con una maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto.